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Riflessioni sulle “leggi razziali” e sui re fascisti riportati in Patria. In silenzio.

Il Regio Decreto Legge 5 settembre 1938 e il Regio Decreto Legge del 29 giugno 1939

leggiConfesso che non mi era mai capitato di leggere le cosiddette “leggi razziali” firmate dal Duce nel 1938, quando già stava cominciando la sua folle corsa ad imitare il pazzo vicino di casa. Non so se non le abbia mai lette perché fortunatamente non mi sono fatta mai ammaliare da questo tipo di “letteratura”, o piuttosto perché al tempo della mia gioventù questi argomenti erano ancora taboo. L’Italia dei boom post-seconda guerra tentava di nascondere le sue vergogne più grandi nell’unica maniera in cui sapeva: occultandole appunto, tenendole ben sepolte sotto il tappeto alla maniera della polvere più gagliarda che per quanto si spazzi il pavimento è determinata a restare al suo posto.

Male, molto male, naturalmente, come sempre quando si assumono atteggiamenti omertosi e conniventi. Le “leggi razziali” (con annesso  e connesso l’inasprimento del 1939 ai danni della comunità ebraica) le ho quindi lette per la prima volta nel bel post pubblicato ieri da Il Fatto Quotidiano e, benché abbia poi controllato e realizzato che i redattori ne hanno ridotto all’osso la scrittura, debbo dire che mi hanno in dato modo impressionato. Mi hanno “impressionato” perché fino ad ora questi editti infami si erano perfezionati nel mio immaginario come un tomo giuridico corposo che dicesse, cogitasse, spiegasse l’inspiegabile. Invece, no. Invece, ciò che colpisce è la semplicità di queste scritture che persino nella loro versione originale (vedi i regi decreti originali pubblicati in calce) restano comunque delle mere costruzioni soggetto + verbo + resto della frase al negativo: gli ebrei non possono fare questo, gli ebrei non possono fare quello e via così delirando.

Se non sapessimo quali grandi disastri, quali grandi tragedie, quanto dolore hanno procurato questi costrutti minimi, oggi come oggi si farebbe finanche fatica a prenderli sul serio. Cioè, viene davvero difficile, molto difficile per noi che non abbiamo visto la guerra, per noi che non abbiamo avuto la sfortuna di vivere un’Europa dittatoriale, per noi che non abbiamo conosciuto la fame, le malattie, la prevaricazione, per noi che siamo nati e abbiamo vissuto liberi, comprendere come un qualsiasi cervello umano possa partorire una sequela di stoltezze così stupide da non sembrare vere, e ad un tempo come quelle possano essere diventate legge dello Stato.

Tuttavia, non è banalizzando che si risolve, non è irridendo la follia che ci ha preceduto che si diventa più liberi, o che si impara dal passato. Soprattutto, non è illudendoci di essere più liberi oggi che lo diventiamo per davvero. In realtà, basta guardare con occhio critico la realtà del mondo, anche di quello molto vicino a noi, per capire che date dinamiche “semplici” ma razziste, prevaricatrici, non sono mai cambiate. Quando leggiamo di una casta politica che imbavaglia e assoggetta la Stampa, che vuole imbavagliare la Rete, che sovvenziona guerre, che chiude un occhio davanti alle grandi tragedie dell’umanità, noi stiamo semplicemente leggendo di dinamiche subdole figlie e figliastre di quelle che hanno portato alla promulgazione delle leggi razziali. E quando noi tacciamo, non ci ribelliamo, lasciamo che simili personaggi modellino in maniera così deleteria il nostro universo, noi non siamo migliori dei milioni di italiani che permisero a Mussolini di fare ciò che ha fatto.

Già, perché bisogna scriverlo, con molta chiarezza: la colpa delle leggi razziali sarà pure di Mussolini, ma è indubbio che resta una colpa più grande di tutti noi italiani, dal più piccolo al più anziano, di tutti coloro, noi, che non abbiamo mosso un dito per vivere un’Italia diversa e farla vivere a chi da quelle leggi barbare veniva colpito. Ciò che mi fa più stizza personalmente è lo scoprire che in 80 anni noi non siamo cambiati affatto e la recente traslazione in Patria delle spoglie di un re fascista – fatta nel silenzio tombale che più si addice agli atti politici esecrabili – lo dimostra. Ed è meglio fermarsi qui.

Diceva il mio grande conterraneo Antonio Gramsci: “La storia insegna ma non ha scolari”. Figuriamoci, sono anni ormai che in Italia la Storia non insegna più, per la verità si rifiuta di fare persino l’insegnante di sostegno, sembrerebbe che lo ritenga fatica sprecata.

Rina Brundu

REGIO DECRETO LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1390

REGIO DECRETO LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista (GURI n. 209, 13 settembre 1938). Convertito in legge senza modifiche con L 99/1939.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1390
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l’educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

All’ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; né potranno essere ammesse all’assistentato universitario, né al conseguimento dell’abilitazione alla libera docenza.

Art. 2

Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

Art. 3

A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza nelle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall’esercizio della libera docenza.

Art. 4

I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.

Art. 5

In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.

Art. 6

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 7

Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l’educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 – Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini – Bottai – Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938 – Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 76 – Mancini.

REGIO DECRETO LEGGE 29 giugno 1939-XVII, n. 1054

Disciplina dell’esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica (GURI n. 179, 2 agosto 1939).

LEGGE 29 giugno 1939-XVII, n. 1054
Disciplina dell’esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

L’esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.

Art. 2

Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l’esercizio della professione di notaro.
Ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminati è vietato l’esercizio della professione di giornalista.
Per quanto riguarda la professione di insegnante privato, rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.

Art. 3

I cittadini italiani di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all’art. 1, che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell’art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in “elenchi aggiunti”, da istituirsi in appendice agli albi professionali, e potranno continuare nell’esercizio della professione, a norma delle vigenti disposizioni, salve le limitazioni previste dalla presente legge.
Sono altresì istituiti, in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali, elenchi aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati.
Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali.

Art. 4

I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i quali esercitino una delle professioni indicate nell’art. 1, esclusa quella di giornalista, potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del capo II della presente legge, e potranno continuare nell’esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.

Art. 5

Gli iscritti negli elenchi speciali professionali previsti dall’art. 4 cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute, e non possono essere da queste rappresentati.
Tuttavia si applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.

Art. 6

E’ fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni dagli articoli 1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all’art. 23 di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica, entro il termine di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, agli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli.
I trasgressori sono puniti con l’arresto sino ad un mese e con l’ammenda sino a lire tremila.
La denunzia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per l’accertamento della razza ai sensi dell’art. 26 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.
Il reato sarà dichiarato estinto se il ricorso di cui al terzo comma sia deciso con la dichiarazione di non appartenenza del ricorrente alla razza ebraica.
Ove la denunzia non sia effettuata, gli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno d’ufficio all’accertamento.
La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai predetti organi non oltre il febbraio 1940-XVIII, ma ha effetto alla scadenza di detto termine.
La deliberazione è notificata agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario, e con le forme della notificazione della citazione.

CAPO II

DEGLI ELENCHI SPECIALI E DELLE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI

Art. 7

Per ogni circoscrizione di Corte di appello sono istituiti, presso la Corte medesima, gli elenchi speciali per le singole professioni previsti dall’art. 4.
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un elenco per la stessa professione; su domanda dell’interessato è ammesso tuttavia il trasferimento da un elenco distrettuale all’altro.
Il trasferimento non interrompe il corso dell’anzianità di iscrizione.

Art. 8

I cittadini italiani di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all’art. 1, esclusa quella di giornalista, e che intendano ottenere l’iscrizione nel rispettivo elenco speciale, dovranno farne domanda al primo presidente della Corte di appello del distretto in cui abbiano la residenza nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Per essere iscritti negli elenchi speciali è necessario:
a) essere cittadini italiani;
b) essere di specchiata condotta morale e non avere svolto azione contraria agli interessi del Regime e della Nazione;
c) avere la residenza nella circoscrizione della Corte di appello;
d) essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti professionali per l’esercizio della rispettiva professione.

Art. 10

Non possono conseguire l’iscrizione negli elenchi speciali coloro che abbiano riportato condanna per delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione, non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque o, comunque, condanna che importi la radiazione o cancellazione dagli albi professionali.
Non possono, parimenti, conseguire l’iscrizione coloro che siano stati o si trovino sottoposti ad una delle misure di polizia previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

Art. 11

Le domande per l’iscrizione devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di residenza;
d) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
e) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti a carico;
f) certificato dell’Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del richiedente, attestante che questi non è stato sottoposto ad alcuna delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773;
g) titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione nell’albo professionale.

Art. 12

Le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi di cui all’articolo 4 ed alla disciplina degli iscritti, previste dalle vigenti leggi e regolamenti professionali, sono esercitate nell’ambito di ciascun distretto di Corte d’appello, per tutti gli elenchi, da una Commissione distrettuale.
Essa ha sede presso la Corte di appello, è presieduta dal primo presidente della Corte medesima, o da un magistrato della Corte, da lui delegato ed è composta di sei membri, rispettivamente designati dal Ministro per l’interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l’educazione nazionale, per i lavori pubblici e per le corporazioni, nonché dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

Art. 13

I componenti della Commissione di cui all’articolo precedente sono nominati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.

Art. 14

La Commissione distrettuale verifica le domande di cui all’articolo 8 e, ove ricorrano le condizioni richieste dalla presente legge, delibera la iscrizione del professionista nel rispettivo elenco speciale.
Le adunanze della Commissione sono valide con l’intervento di almeno quattro componenti.
Le deliberazioni della Commissione sono motivate; vengono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Esse sono notificate, nel termine di 15 giorni, agli interessati ed al procuratore generale presso la Corte di appello, nonché al Prefetto, qualora riguardino esercenti le professioni sanitarie.

Art. 15

Contro le deliberazioni della Commissione in ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dall’elenco, nonché ai giudizi disciplinari, è dato ricorso tanto all’interessato quanto al procuratore generale della Corte di appello, e, nel caso di esercenti le professioni sanitarie, al Prefetto, entro 30 giorni dalla notifica, ad una Commissione centrale che ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 16

La Commissione centrale, di cui all’articolo precedente, è presieduta da un magistrato di grado terzo ed è composta del direttore generale degli affari civili e delle professioni legali presso il Ministero di grazia e giustizia, o di un suo delegato, e di altri sette membri, rispettivamente designati dal Ministro per l’interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l’educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l’agricoltura e per le foreste e per le corporazioni, nonché dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.
I componenti della Commissione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.
Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l’intervento di almeno cinque componenti.
Il Ministro per la grazia e giustizia provvede con suo decreto alla costituzione della Segreteria della predetta Commissione.

CAPO III

DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI SPECIALI

Art. 17

Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Commissione di cui all’articolo 12 procede alla revisione dell’elenco speciale, apportandovi le modificazioni e le aggiunte che fossero necessarie.
Ai provvedimenti adottati si applicano le disposizioni degli articoli 14, ultimo comma, e 15.

Art. 18

La Commissione può applicare sanzioni disciplinari:
1° per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell’elenco speciale commessi nell’esercizio della professione;
2° per motivi di manifesta indegnità morale e politica.

Le sanzioni disciplinari sono:
a) censura;
b) sospensione dall’esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
c) cancellazione dall’elenco.
I provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati all’interessato per mezzo di ufficiale giudiziario.
L’istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa dalla Commissione su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d’ufficio in seguito a deliberazione della Commissione ad iniziativa di uno o più membri.
I fatti addebitati devono essere contestati all’interessato con l’assegnazione di un termine per la presentazione delle giustificazioni.

Art. 19

La cancellazione dall’elenco speciale, oltre che per i motivi disciplinari, può essere pronunciata dalla Commissione, su domanda dell’interessato. Può essere promossa d’ufficio su richiesta del procuratore generale della Corte di appello nel caso:
a) di perdita della cittadinanza;
b) di trasferimento dell’iscritto in altro elenco;
c) di trasferimento dell’iscritto all’estero.
Contro la pronuncia della Commissione è sempre ammesso ricorso a norma dell’art. 15.

Art. 20

La condanna o l’applicazione di una delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, importano la cancellazione dall’elenco speciale.
L’iscritto che si trovi sottoposto a procedimento penale, ovvero deferito per l’applicazione di una delle misure di cui al comma precedente, può essere sospeso dall’esercizio della professione.
La sospensione ha sempre luogo quando è emesso mandato di cattura e fino alla sua revoca.

CAPO IV

DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI AGGIUNTI E NEGLI ELENCHI SPECIALI

Art. 21

L’esercizio professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica, iscritti negli elenchi speciali, è soggetto alle seguenti limitazioni:
a) salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la professione deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica;
b) la professione di farmacista non può essere esercitata se non presso le farmacie di cui all’art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l’Ente cui la farmacia appartiene svolga la propria attività istituzionale esclusivamente nei riguardi degli appartenenti alla razza ebraica;
c) ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti incarichi che importino funzioni di pubblico ufficiale, né può essere consentito l’esercizio di attività per conto di enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli articoli 34 e 37 del Codice civile o in locali da questi dipendenti. La disposizione di cui alla lettera c) del presente articolo si applica anche ai cittadini italiani di razza ebraica iscritti negli ” elenchi aggiunti “.

Art. 22

I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari, e, se già iscritti, ne sono cancellati.

Art. 23

I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell’art. 32 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, approvato con Regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, e, se vi sono già iscritti, ne sono cancellati.

Art. 24

I professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica, che siano iscritti negli albi speciali per l’infortunistica, perdono il diritto a mantenere l’iscrizione negli albi stessi a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25

E’ vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica.

Art. 26

L’esercizio delle attività professionali vietate dall’art. 21 è punito ai sensi dell’art. 348 del Codice penale.
La trasgressione alle disposizioni di cui all’art. 25 importa la cancellazione, secondo i casi, dagli albi professionali, dagli elenchi aggiunti, ovvero dagli elenchi speciali.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27

I cittadini italiani di razza ebraica possono continuare l’esercizio della professione senza limitazioni fino alla cancellazione dall’albo.
Avvenuta la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la iscrizione nell’elenco speciale, non potranno esercitare alcuna attività professionale.
Con la cancellazione deve essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi prestazione professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica.
E’ tuttavia in facoltà del cliente non appartenente alla razza ebraica di revocare al professionista di razza ebraica non discriminato l’incarico conferitogli, anche prima della cancellazione dall’albo.

Art. 28

I cittadini italiani di razza ebraica, ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari o superiori in virtù dell’art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nonché tutti coloro che, conseguito il titolo accademico, non abbiano ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale, a norma delle leggi e regolamenti vigenti, ove sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti per l’iscrizione negli albi, nonché dalla presente legge, potranno ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali.

Art. 29

I notari di razza ebraica, dispensati dall’esercizio a norma della presente legge, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge da parte della Cassa nazionale del notariato.
In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli altri casi, è concessa una indennità di lire mille per ciascun anno di servizio.

Art. 30

Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati, che cessano dall’impiego per effetto dalla presente legge, verrà corrisposta dal datore di lavoro l’indennità di licenziamento prevista dal contratto collettivo di lavoro giornalistico per il caso di risoluzione del rapporto di impiego per motivi estranei alla volontà del giornalista.
L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Arnaldo Mussolini” provvederà alla cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti, alla liquidazione del fondo di previdenza costituito a loro nome e al trasferimento, al nome dei medesimi, della proprietà della polizza di assicurazione sulla vita, contratta dall’Istituto presso l’Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 31

Con disposizioni successive saranno regolati i rapporti tra i professionisti di razza ebraica e gli enti di previdenza previsti dalla legislazione vigente, escluse le categorie contemplate negli articoli 29 e 30 della presente legge. Verranno inoltre emanate le norme speciali riflettenti la cessazione del rapporto d’impiego privato tra i professionisti di razza ebraica e i loro dipendenti.

Art. 32

Il Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato ad emanare le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali, per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 12 e 15.

Art. 33

Agli effetti della presente legge, l’appartenenza alla razza ebraica è determinata a norma dell’art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ed ogni questione relativa è decisa dal Ministro per l’interno a norma dell’articolo 26 dello stesso Regio decreto-legge.

Art. 34

Per tutto quanto non è contemplato dalla presente legge, si applicano le leggi ed i regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole professioni.

Art. 35

Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l’attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini – Starace – Solmi –
Di Revel – Cobolli-Gigli –
Rossoni – Lantini – Alfieri

Visto, il Guardasigilli: Grandi.